delibera della giunta regionale 26 maggio 2008 n° 772
TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE
PREAMBOLO
Lo statuto è la “carta d’identità” di una compagine associativa, con la funzione di definire i tratti caratteristici che consentono di distinguerla dalle altre associazioni.
Lo statuto degli AA.TT.CC. della Provincia di Reggio Emilia, nel quadro delineato dallo statuto-tipo Regionale e nella necessaria convergenza di intenti tra i quattro AA.TT.CC. provinciali, intende connotare di “reggianità” la gestione delle attività associative.
Lo statuto costituisce altresì il necessario raccordo tra gli strumenti di pianificazione provinciali e le attività dell’associazione.
Le peculiarità “reggiane” da salvaguardare per le future generazioni sono pertanto desunte dai piani e dai programmi strategici della Provincia e possono essere così declinate:
– territorio e paesaggio, come complesso di attrattive turistiche-ricreative e ambito vitale della “reggianità”;
– biodiversità e sviluppo sostenibile, come governo della crescita urbana e industriale che tiene in adeguata considerazione la salvaguardia degli habitat naturali
– produzioni agricole/zootecniche locali e sicurezza alimentare, come possibilità per i produttori di usufruire di un reddito adeguato, in modo da scoraggiare l’abbandono dei terreni
– sicurezza e integrazione sociale, come affermazione di una possibile convivenza di attività venatoria e altre attività ricreative o diversi usi del territorio da parte di altre componenti sociali.
Articolo 1
Denominazione e durata
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L’associazione denominata “ATC RE2 Pianura Est” è costituita quale associazione di diritto privato ai sensi dell’art. 14 e seguenti del Codice civile.
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L’associazione ha durata illimitata.
Articolo 2
Sede
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L’Associazione ha attualmente sede in Via Damiano Chiesa n.2 a San Giovanni della Fossa, Fraz. Novellara.
Articolo 3
Scopi dell’associazione
1. L’associazione non ha fini di lucro ed intende perseguire esclusivamente finalità di gestione faunistica e di organizzazione dell’esercizio venatorio in forma programmata nel territorio di competenza. Le attività dell’associazione sono svolte nel contesto dell’interesse pubblico, sotto il controllo e la vigilanza della Provincia.
2. L’associazione ha lo scopo di promuovere e valorizzare:
- la conservazione della fauna selvatica e degli ecosistemi;
- la salvaguardia del tessuto produttivo agricolo;
- l’attività venatoria e il ruolo dei cacciatori;
- l’apertura alle collaborazioni verso tutte le componenti della società;
- lo svolgimento delle attività, discendenti dal presente statuto, coerentemente agli obiettivi, agli indirizzi/azioni e ai contenuti della pianificazione faunistico—venatoria provinciale, dandone altresì attuazione;
- la coesione sociale, per le materie e finalità statuarie;
- promuovere istituzione e gestione zone di ripopolamento e catture, e zone addestramento cani per incrementare la cinofilia.
3. In particolare, per il raggiungimento dei propri fini l’associazione si propone di:
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tutelare tutte le specie selvatiche presenti sul territorio, in quanto facenti parte di un ecosistema da preservare nella sua interezza;
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combattere ogni forma illecita di prelievo faunistico e di pratiche contrarie all’etica venatoria;
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ottimizzare le condizioni dì sicurezza in cui viene praticata l’attività venatoria, tramite la formazione degli operatori, la valorizzazione della vigilanza venatoria volontaria ed il coordinamento tra questa e la vigilanza istituzionale;
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collaborare con gli Enti competenti in materia di sanità animale per la salvaguardia del patrimonio faunistico, la sicurezza alimentare e la prevenzione delle zoonosi;
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promuovere l’integrazione tra il settore agricolo, l’attività venatoria e le esigenze della conservazione e del miglioramento degli ecosistemi seminaturali;
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favorire lo sviluppo di un’agricoltura multifunzionale con creazione, ripristino e mantenimento di condizioni ambientali idonee alla vita della fauna selvatica;
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realizzare efficaci interventi di prevenzione dei danni arrecati alle produzioni agricole da parte della fauna selvatica;
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sviluppare procedure e metodi (protocolli operativi) atti all’incremento di efficacia ed efficienza della gestione faunistico—venatoria e della liquidazione dei danni, con implementazione del raccordo con le altre associazioni e nell’ambito del coordinamento provinciale finalizzato ad un incremento di omogeneità sul territorio provinciale stesso;
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promuovere l’integrazione con il settore produttivo agricolo favorendo la multifunzionalità delle Aziende Agricole, al fine di creare un reddito aggiuntivo per l’impegno nella produzione di selvaggina autoctona e di qualità;
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valorizzare le collaborazioni coordinate del mondo venatorio e del volontariato ambientalista, per interventi di tutela dell’ambiente e di conservazione della fauna selvatica;
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adeguare la gestione faunistico—venatoria ai principi di un prelievo “ecosostenibile” di una risorsa rinnovabile, anche con aggiornamento di tecniche, mezzi e metodiche;
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promuovere la concertazione e il coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nella gestione faunistica con particolare attenzione al rapporto con le Aree Protette;
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implementare e sviluppare le forme di coordinamento tra i diversi Istituti faunistici provinciali e sviluppare sinergie con Enti, Associazioni e Volontariato;
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promuovere la formazione e l’aggiornamento dei cacciatori e di altre categorie sociali coinvolte nella gestione della fauna;
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sviluppare e partecipare in forma proattiva ai monitoraggi, rivolti alle proprie attività gestionali, alla conoscenza del territorio e relativa fauna e censimenti, alle azioni attivate nel contesto della pianificazione provinciale;
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fornire il supporto di conoscenze e dati agli Enti competenti in materia, favorendo altresì il flusso di informazioni;
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promuovere una trasparente informazione dell’opinione pubblica e la sensibilizzazione della cittadinanza circa l’attività dell’associazione;
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procedere al tempestivo adeguamento degli atti, procedure, e quant’altro dovuto, alle eventuali modifiche del quadro normativo e disciplinare di settore;
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valutare la compartecipazione e l’attivazione di risorse economiche, proprie o da reperirsi, ai fini dell’ottimizzazione, dell’innovazione e formazione nell’ambito delle attività di competenza e di rapporti con Enti e Associazioni.
4. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
TITOLO II
ORGANI SOCIALI
Articolo 4
Organi dell’ATC
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Sono organi dell’ATC:
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il Presidente;
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il Consiglio Direttivo;
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l’Assemblea dei cacciatori iscritti, dei conduttori dei fondi agricoli inclusi nell’ATC, degli iscritti alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’art. 13 della Legge 349/1986 residenti nei Comuni inclusi nell’ATC;
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il Collegio dei Revisori dei conti.
Articolo 5
Il Presidente
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Il Presidente è il legale rappresentante ed agisce in nome e per conto dell’Associazione.
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E’ nominato dal Consiglio Direttivo nella prima seduta di insediamento ed è scelto fra i suoi componenti.
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Nell’esercizio delle sue funzioni il Presidente:
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nomina nell’ambito rispettivamente del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, un segretario con funzioni di verbalizzante delle riunioni. In tali riunioni il Segretario appone la propria firma unitamente a quella del Presidente;
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convoca e presiede l’Assemblea, coordinandone i lavori;
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convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede coordinandone i lavori, fissa l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo della seduta. La convocazione deve avvenire tramite comunicazione postale almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salvo motivi di urgenza per cui è ammessa la convocazione telefonica, telegrafica o via posta elettronica;
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adotta tutti i provvedimenti demandati alla sua competenza dal Consiglio Direttivo;
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nei casi di necessità e di urgenza adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo al quale sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione utile;
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vigila sull’andamento della gestione e sovrintende all’attività generale dell’ATC, assumendo gli atti di competenza;
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è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all’associazione; cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio coordinando le attività dell’associazione;
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rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché negli organismi pubblici e privati cui aderisce, salvo che il Consiglio Direttivo non conferisca, caso per caso, specifica delega ad altro proprio componente;
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partecipa alla Conferenza degli ATC istituita dall’art.33 bis della LR 8/94 come modificata dalla L.R. 16/07 o individua un delegato.
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Le dimissioni o l’impedimento permanente del Presidente comportano l’assunzione delle funzioni da parte del Vice Presidente o in sua assenza del membro più anziano del Consiglio Direttivo che, entro il termine di 60 giorni, convoca il Consiglio medesimo per la nomina del nuovo Presidente, che rimane in carica limitatamente al rimanente periodo del quinquennio previsto.
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Il Presidente rimane in carica 5 anni e può essere rinominato per un altro mandato.
Articolo 6
Il Consiglio direttivo
1. Il Consiglio Direttivo, nominato dalla Provincia, è costituito, nel rispetto delle percentuali di cui al comma 2 dell’art. 32 della L.R. 8/1994 come modificata dalla L.R. 16/2007, da 20 componenti così ripartiti:
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da 6 rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti in forma organizzata sul territorio dell’ATC, iscritti alle stesse e residenti o conduttori di fondi agricoli in un Comune compreso nell’ATC;
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da 6 rappresentanti delle Associazioni nazionali venatorie riconosciute e presenti in forma organizzata sul territorio dell’ATC, iscritti alle stesse e all’ATC;
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da 4 rappresentanti delle Associazioni di protezione ambientale riconosciute e presenti sul territorio provinciale in cui ricade l’ATC, iscritti alle stesse e residenti nella Provincia in cui è compreso l’ATC;
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da 4 rappresentanti della Provincia nella quale ricade l’ATC.
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La durata del mandato del Consiglio Direttivo è di 5 anni dalla data di nomina da parte della Provincia.
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Il Consiglio Direttivo rimane in carica fino al suo rinnovo, limitandosi, dopo la scadenza del quinquennio ad adottare gli atti urgenti assicurando comunque il buon andamento della gestione fino all’insediamento del nuovo Consiglio e provvedendo altresì agli adempimenti per la nomina dei nuovi organi. Nel periodo di prorogatio, il Consiglio non può adottare atti di straordinaria amministrazione.
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I singoli componenti del Consiglio possono essere rinominati in più mandati.
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I componenti del Consiglio direttivo decadono dalla carica nelle seguenti ipotesi:
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siano assenti ingiustificati a tre riunioni consecutive;
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siano comunque assenti ad oltre un terzo delle riunioni nell’arco dei dodici mesi;
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siano stati condannati per reati che comportino l’interdizione dai pubblici uffici, per reati societari e per reati in materia venatoria;
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non siano più iscritti all’Associazione che li ha designati.
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In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un componente del Consiglio, il Presidente dell’ATC ne da immediato avviso alla Provincia che provvede entro 15 giorni alla nomina del successore sulla base dell’elenco dei designati dall’Associazione a cui apparteneva il deceduto, dimissionario o decaduto.
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Nell’ipotesi in cui vengano esauriti gli elenchi dei designati il Consiglio continua ad operare fino alla naturale scadenza del mandato sempre che sia presente un numero di componenti pari alla maggioranza relativa della totalità del Consiglio.
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I componenti del Consiglio Direttivo che subentrano in corso di mandato, restano in carica limitatamente al rimanente periodo del quinquennio previsto.
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Il Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dall’insediamento, nomina il Presidente; entro 60 giorni nomina il Collegio dei revisori dei conti.
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Il Consiglio Direttivo nomina inoltre tra i suoi componenti su proposta del Presidente, un Vice Presidente che lo rappresenti ed eserciti le funzioni in caso di impedimento del Presidente effettivo. Nell’ipotesi di assenza o di impedimento anche del Vice Presidente, assume le funzioni il componente con maggiore anzianità di carica o, in subordine, di età.
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Il Consiglio Direttivo predispone la proposta di bilancio preventivo almeno due mesi prima dell’inizio dell’esercizio finanziario, eventuali variazioni del medesimo, nonché il bilancio consuntivo entro due mesi dalla fine dell’esercizio finanziario. Tali proposte entro 40 giorni saranno sottoposte all’Assemblea per l’approvazione. A seguito dell’approvazione si provvede alla trasmissione alla Provincia.
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Il Consiglio Direttivo trasmette, almeno 20 giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea, il bilancio consuntivo e la relativa documentazione al Collegio dei Revisori dei conti, per l’opportuno controllo e la stesura della prevista relazione che deve accompagnare il bilancio stesso. Ogni trimestre il Consiglio Direttivo sottopone ai Sindaci revisori i verbali, le delibere e la contabilità per le verifiche trimestrali.
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Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti. Per la validità delle riunioni occorre la maggioranza assoluta in prima convocazione, mentre in seconda convocazione occorre che siano presenti almeno 5 consiglieri. Le decisioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
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Il Consiglio Direttivo decide in ordine all’assunzione ed al licenziamento del personale, nonché agli eventuali incarichi di consulenza.
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Il Consiglio Direttivo aderisce alle strutture di Coordinamento tecnico amministrativo composte da tutti gli ATC presenti sul territorio provinciale.
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Il Consiglio Direttivo pubblicizza la propria attività, promuove la conoscenza dell’ATC, le sue finalità, garantisce l’informazione delle proprie iniziative su tutto il territorio di competenza; favorisce e promuove la formazione, l’aggiornamento e la qualificazione in campo faunistico-venatorio degli iscritti.
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Fermi restando gli adempimenti previsti dalla Legge 157/1992, dalla L.R. 8/1994 come modificata dalla LR 16/2007 e dal vigente Regolamento Regionale per la gestione faunistico-venatoria degli Ungulati, il Consiglio Direttivo in particolare:
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stabilisce l’entità del contributo annuo alla gestione dell’ATC che ciascun cacciatore deve versare per essere iscritto, nei limiti minimi e massimi fissati dalla Regione, in modo da garantire le risorse necessarie a realizzare le attività di prevenzione ed indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica, nonché alla realizzazione degli interventi previsti nel PAI e alla gestione dell’ATC;
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può proporre annualmente alla Provincia, per giustificate esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali, ulteriori limitazioni al calendario venatorio concernenti le modalità di esercizio della caccia, la limitazione delle specie cacciabili, il numero delle giornate settimanali di caccia, i periodi e gli orari di caccia, il carniere giornaliero e stagionale per specie;
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promuove in accordo con i conduttori e/o proprietari dei fondi gli interventi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole da parte della fauna selvatica e la valutazione della loro reale efficacia in termini di riduzione dei danni;
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cura la valutazione dei danni provocati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica di cui si consente il prelievo venatorio nei fondi ricompresi nell’ATC, individua i criteri per la quantificazione degli stessi e corrisponde i contributi per il loro indennizzo. Il Consiglio Direttivo svolge tali adempimenti secondo quanto previsto dalle direttive di cui all’art. 62 comma 1 lettera e) della LR 8/1994 come modificata dalla L.R. 16/2007;
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cura la definizione progettuale degli interventi di miglioramento ambientale e corrisponde gli incentivi a favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici per la tutela ed il ripristino degli habitat e l’incremento della fauna selvatica secondo quanto previsto dai criteri determinati dalla Regione in attuazione dell’art. 13 comma 1 della LR 8/1994 come modificata dalla L.R. 16/2007;
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predispone i piani di ripopolamento, gli interventi ambientali sul territorio di competenza dell’ATC ed intraprende azioni per l’incremento del patrimonio faunistico, stipulando anche convenzioni con i proprietari o conduttori dei fondi;
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propone l’istituzione e la modifica di zone di protezione alla Provincia territorialmente competente;
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aderisce alle convenzioni con la Provincia per la gestione delle zone di protezione ai sensi dell’art. 23 comma 1 della LR 8/1994 come modificata dalla LR 16/2007;
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può proporre alla Provincia la suddivisione del territorio in distretti gestionali e nomina i responsabili di ciascun distretto per ogni specie;
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predispone appropriate forme di vigilanza venatoria volontaria nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 58 e 59 della LR 8/94 come modificata dalla LR 16/07, dalle modalità determinate dalla Regione in attuazione dell’art.59 comma 3 della medesima legge e dal Regolamento provinciale per la disciplina del coordinamento delle guardie volontarie;
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collabora con la Provincia per tutte le altre azioni legate alla gestione faunistico ambientale del territorio;
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redige i programmi annuali di attività che contemplano in particolare la ricognizione delle risorse ambientali, delle presenze faunistiche e dei prelievi venatori programmati; l’incremento delle popolazioni animali selvatiche e i dati inerenti l’impatto delle singole specie sulle attività antropiche; le attività necessarie ad evitare danni effettivi alle produzioni agricole; le azioni di programmazione ed eventuale limitazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche; l’istituzione di aree di rispetto, e li trasmette alla Provincia entro il mese di febbraio di ogni anno, sentita l’Assemblea;
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delibera in ordine all’accesso dei cacciatori nel proprio ambito nel rispetto della normativa regionale vigente in materia e tramite l’utilizzo del sistema regionale di gestione informatizzata delle iscrizioni agli ATC, informa in tempo reale delle avvenute iscrizioni la Regione, la Provincia territorialmente competente e i Comuni di residenza dei cacciatori iscritti;
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individua annualmente la percentuale di sicurezza come previsto dalla direttiva regionale di cui al comma 1 dell’art.35 della LR 8/94 come modificata dalla LR 16/07;
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propone alla Provincia, per motivate esigenze gestionali, eventuali modifiche perimetrali dell’ATC;
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delibera e comunica alla Provincia territorialmente competente le modalità per riconoscere ai cacciatori iscritti la facoltà di utilizzare giornate di competenza per ospitare, mediante interscambio e senza finalità di lucro, un altro cacciatore, anche se residente in altra regione;
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esprime su richiesta della Provincia territorialmente competente, un parere sul rilascio dell’autorizzazione ad allenare i cani nel proprio territorio fuori dal periodo di caccia, secondo le norme del calendario venatorio, ai cacciatori non iscritti che non abbiano tale possibilità nell’ATC di appartenenza;
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prevede e coordina forme di collaborazione dei cacciatori alla gestione dell’ATC mediante interventi di servizio volontario attinenti al perseguimento degli scopi associativi, per i quali possono essere previste forme adeguate di riconoscimento, secondo modalità da definirsi con apposito regolamento;
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provvede ad adottare una adeguata copertura assicurativa per chi presta attività volontaria a favore dell’ATC;
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adotta tutte le prescrizioni, predispone e attua tutte le disposizioni previste dal Regolamento Regionale per la gestione degli ungulati stilando un apposito regolamento
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può richiedere l’iscrizione dell’ATC alla sezione provinciale del territorio di appartenenza dell’elenco regionale di volontariato di protezione civile, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 17 della LR 1/2005, per concorrere alle attività di protezione civile, avvalendosi delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei componenti dell’Assemblea;
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sottopone all’Assemblea per l’approvazione i regolamenti predisposti sull’attività venatoria e gestionale, e successivamente li trasmette alla Provincia per il controllo di legittimità.
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Il Consiglio direttivo svolge altresì tutti gli altri compiti che la normativa vigente o lo Statuto non attribuiscano ad altri organi e può delegare ai propri componenti l’esecuzione di specifiche attività.
Articolo 7
L’Assemblea
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Ai sensi dell’art. 32, comma 1, lett c) della LR 8/94 come modificata dalla LR 16/07, l’Assemblea è costituita dai cacciatori iscritti all’ATC, dai conduttori dei fondi agricoli inclusi nell’ATC, dagli iscritti alle Associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’art. 13 della Legge 349/1986 residenti nei Comuni inclusi nell’ATC.
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L’Assemblea viene insediata dal Consiglio Direttivo uscente su convocazione del Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo. Successivamente è convocata almeno due volte all’anno dal Consiglio Direttivo e può altresì essere convocata su richiesta motivata da almeno 250 membri dell’Assemblea o da un quarto dei componenti del Consiglio Direttivo. L’Assemblea può svolgersi anche al di fuori della sede sociale purché nella Provincia territorialmente competente.
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La convocazione dell’Assemblea viene effettuata in caso di Assemblea generale, tramite pubblicità a mezzo affissione presso la sede sociale dell’ATC. Le sedi comunali delle Associazioni di categoria, le sedi municipali e altri luoghi pubblici almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea.
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Compiti dell’Assemblea:
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approva lo Statuto e le sue modifiche;
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approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo dell’esercizio successivo, eventuali variazioni del medesimo ed entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente;
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dichiara la decadenza dei componenti del Consiglio Direttivo su proposta del Consiglio direttivo stesso;
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approva i regolamenti sull’attività venatoria e gestionale predisposti dal Consiglio;
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assume decisioni su ogni materia che le sia sottoposta dal Consiglio Direttivo;
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approva tutti gli atti di amministrazione straordinaria.
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Per la validità delle riunioni occorre la maggioranza assoluta in prima convocazione mentre in seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le decisioni vengono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
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L’Assemblea rimane in carica 5 anni.
Articolo 8
Il Collegio dei Revisori dei conti
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Il Collegio dei Revisori dei conti è composto, ai sensi dell’art. 2397 del Codice civile, da 3 membri effettivi e da due supplenti, ed è nominato dal Consiglio Direttivo tra soggetti in possesso di adeguate competenze economico-contabili. Il Presidente, nominato all’interno dei 3 membri effettivi, deve essere iscritto all’Albo dei Revisori dei conti presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
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Il Collegio dei Revisori dei conti verifica la regolarità amministrativa e contabile della gestione dell’ATC effettuando, ogni trimestre, una verifica contabile ed amministrativa redigendo apposito verbale ed una relazione finale che diviene parte integrante del bilancio consuntivo.
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I revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea; restano in carica 5 anni e sono rinominabili.
Articolo 9
Modalità per la nomina del Consiglio direttivo
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Il Presidente dell’ATC almeno 90 giorni prima della scadenza del Consiglio Direttivo, da avvio alle procedure per il rinnovo del Consiglio tramite comunicazione postale alle Associazioni di categoria territorialmente interessate e alla Provincia dandone anche pubblicità con l’affissione presso la sede sociale dell’ATC, le sedi municipali e altri luoghi pubblici.
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Nei successivi 30 giorni le Associazioni interessate presentano all’ATC:
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le informazioni documentate, sottoscritte dal legale rappresentante, in merito alla propria natura, alle proprie finalità e alle proprie strutture organizzate sul territorio, nonché il quadro di rappresentatività, con particolare riguardo alla consistenza numerica, intesa come il numero dei soci aderenti al 31 dicembre dell’anno precedente ed in regola con i pagamenti delle quote associative, all’ampiezza e alla diffusione delle loro strutture organizzative, e all’attività svolta;
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i nominativi dei designati, in numero almeno pari al doppio del numero dei componenti del Consiglio Direttivo per la categoria di riferimento in ordine di priorità decrescente, la loro disponibilità alla nomina e allo svolgimento del relativo incarico e l’inesistenza di cause ostative.
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Due o più Associazioni della stessa categoria possono concorrere congiuntamente all’assegnazione dei posti qualora presentino all’ATC entro i termini sopra previsti una dichiarazione di apparentamento. La dichiarazione recante la sottoscrizione congiunta dei legali rappresentanti delle Associazioni interessate, contiene l’impegno a partecipare unitariamente al procedimento per la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo. Le Associazioni partecipanti al raggruppamento possono presentare congiuntamente i dati e le notizie indicate precedentemente.
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In ogni caso entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, il Presidente dell’ATC, verificato il possesso dei requisiti previsti all’art. 6 del presente statuto per i componenti del Consiglio, fa pervenire alla Provincia i dati, i documenti acquisiti e i nominativi designati dalle Associazioni.
Articolo 10
Modalità per la nomina del Presidente
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Il Presidente è nominato fra i componenti del Consiglio Direttivo nel corso della riunione di insediamento, nel rispetto delle seguenti modalità:
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il componente più anziano d’età, presiede la riunione per l’individuazione del Presidente, nomina un componente con funzioni di verbalizzante e 2 scrutatori. Dichiara valida la seduta se presenti un numero di componenti del Consiglio pari alla maggioranza effettiva o in seconda convocazione non inferiore a 5 componenti del consiglio;
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in caso di parità di voti a favore di due o più candidati è nominato Presidente del Consiglio Direttivo il candidato più anziano di età.
Articolo 11
Diritti e doveri dei cacciatori. Sanzioni
- Tutti i cacciatori iscritti all’ATC hanno diritto a:
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partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
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ricoprire cariche associative;
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partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
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prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione con possibilità di ottenerne copia.
- Tutti i cacciatori iscritti all’ATC sono obbligati a:
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osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali in applicazione al presente Statuto;
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mantenere un comportamento degno e coerente con gli scopi e i valori dell’Associazione, richiamati nel presente Statuto;
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partecipare, nella misura delle proprie possibilità, alle attività dell’Associazione.
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Oltre a quanto previsto dall’art. 61, comma 3, della LR 8/1994 come modificata dalla LR 16/2007, ai cacciatori iscritti che trasgrediscono agli obblighi fissati dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo dell’ATC applica la seguente sanzione disciplinare:
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gravi e ripetute violazioni di cui all’art. 61 comma 1 lettere z), aa) della LR 8/1994 come modificata dalla LR 16/2007: sospensione della possibilità di esercitare la caccia nell’ATC di 6 giornate di effettivo esercizio venatorio a partire dall’apertura della stagione venatoria successiva, terza domenica di settembre.
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Articolo 12
Condizioni di iscrizione e di ammissione dei cacciatori. Sanzioni
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Per le condizioni di iscrizione e di ammissione dei cacciatori si fa riferimento alla direttiva regionale di cui all’art. 35 comma 1 della LR 8/1994 come modificata dalla LR 16/2007.
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Oltre a quanto previsto dall’art. 61, comma 3, della LR 8/1994 come modificata dalla LR 16/2007, ai cacciatori iscritti che trasgrediscono agli obblighi fissati al precedente comma 1, il Consiglio Direttivo dell’ATC applica le seguenti sanzioni disciplinari:
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Per mancato rispetto dei termini previsti per il pagamento della quota di iscrizione:
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sospensione della possibilità di esercitare la caccia nell’ATC da 1 a 3 giornate di effettivo esercizio venatorio, a partire dall’apertura della stagione venatoria a cui si riferisce il pagamento, così suddivise:
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di 1 giornata di caccia per versamento effettuato in ritardo sino a 30 giorni dal termine fissato;
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di 2 giornate effettive per versamento effettuato in ritardo sino a 60 giorni dal temine fissato;
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di 3 giornate effettive per versamenti effettuati in ritardo oltre il 61nesimo giorno sino all’apertura della stagione venatoria.
N.B. Sarà impegno dell’ufficio ATC sollecitare i cacciatori che non hanno adempito al pagamento alla scadenza di Legge. Le giornate di sospensione saranno considerate dalla 3a domenica di Settembre.
TITOLO III
PATRIMONIO SOCIALE
Articolo 13
Patrimonio dell’ATC
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Il patrimonio dell’ATC è indivisibile, sia durante la vita dell’Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito:
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dal Fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro versati dagli iscritti;
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dai beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
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da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
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da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
Articolo 14
Risorse economiche
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L’ATC trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:
- quote associative annuali;
- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
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Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle finalità dell’associazione.
Articolo 15
Bilancio d’esercizio
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L’esercizio sociale dell’associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
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Entro il mese di febbraio dell’anno successivo all’esercizio finanziario considerato, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo dello stesso, e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea.
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Entro il mese di ottobre di ogni anno il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo dell’esercizio finanziario successivo, e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea.
3 bis Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo redatti dal Consiglio Direttivo, sono depositati presso la sede dell’associazione almeno 30 (trenta) giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea per l’approvazione degli stessi e sono resi disponibili per la consultazione da parte dei membri dell’Assemblea.
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Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati unicamente alle attività istituzionali dell’associazione. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale.
TITOLO IV
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Articolo 16
Liquidazione e devoluzione del patrimonio sociale
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In caso di scioglimento dell’associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri.
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Il patrimonio residuo al termine della liquidazione, sarà devoluto ad enti aventi finalità analoghe alla medesima o a fini di pubblica utilità, escludendo qualsiasi rimborso agli iscritti.
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In caso di eventuale accorpamento di ATC, il capitale sociale entrerà a far parte della nuova associazione.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 17
Incompatibilità del Presidente e dei Componenti il Consiglio direttivo
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Coloro che ricoprono le cariche di Presidente o di componente del Consiglio Direttivo dell’ATC, non possono instaurare con l’ATC, alcun rapporto economico connesso con le proprie attività commerciali, industriali o professionali.
Articolo 18
Norme transitorie e finali
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Ogni revisione del presente statuto dovrà essere adottata nel rispetto delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell’art. 32 della LR 8/1994 come modificata dalla LR 16/2007.
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Lo statuto, una volta divenuto esecutivo, viene pubblicato all’albo pretorio della Provincia ed affisso nei locali della sede dell’ATC, nonché all’albo pretorio dei Comuni ricompresi nell’ATC.
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Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rinvia alle norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.
Il presente statuto è stato approvato dall’Assemblea Generale nella seduta del 23 Luglio 2008, ai sensi della vigente Legge Regionale n° 16 del 27 Luglio 2007 e della Delibera della Giunta Regionale del 26 Maggio 2008 n° 772.
Reggio Emilia, 23 Luglio 2008